Nella GU n. 26, del 1° febbraio 2007, è stato pubblicato il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita’ economiche e la nascita di nuove imprese”, in vigore dal 2 febbraio. Il decreto contiene una serie di disposizioni che riguardano attività di interesse delle categorie rappresentate.
In particolare l’art. 10 è finalizzato a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche’ ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformita’ al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
A tale scopo, sono previste disposizioni che eliminano limiti e vincoli all’esercizio delle attività di:
· acconciatore;
· di estetista;
· impresa di pulizia;
· facchinaggio;
· guida turistica e accompagnatore turistico;
· autoscuola.
Le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le norme di cui ai commi da 2 a 5 dell’art. 10, in tema di “liberalizzazione” delle dette attività, sono abrogate.
Le regioni, le province ed i comuni sono tenute ad adeguare le proprie disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai predetti commi entro il 2 maggio 2007.
Acconciatore ed estetista
In particolare, l’attivita’ di acconciatore, di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l’attivita’ di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita’, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.
Non possono essere subordinate:
al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attivita’;
al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale.
Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformita’ dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.