Nella Gazzetta ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014 è stato pubblicato il DECRETO 27 novembre 2013 che da attuazione all’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 in materia di finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.
L’art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito,con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), prevede l’accesso delle micro, piccole e medie imprese (PMI: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003) a finanziamenti e a contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonche’ per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;
La concessione dei finanziamenti avviene da parte di banche e societa’ di leasing finanziario, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a. ed il contributo è rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti sopraddetti;
I finanziamenti concessi possono, poi, essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell’ottanta per cento dell’ammontare del finanziamento, demandando ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la disciplina delle priorità’ di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.
Il Decreto in oggetto stabilisce la modalità di erogazione dei contributi definendo:
• Finalita’ e ambito di applicazione
Viene stabilito quali siano i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi. Inoltre sono previste, le priorita’ di accesso e le modalita’ semplificate di concessione della garanzia del Fondo di garanzia ai finanziamenti.
• Soggetti beneficiari
PMI che, alla data di presentazione della domanda:
a) hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficolta’ cosi’ come individuata nel regolamento GBER.
Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese operanti nei settori:
a) dell’industria carboniera;
b) delle attivita’ finanziarie e assicurative;
c) della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.
Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente al Ministero e per conoscenza alla banca/intermediario finanziario l’eventuale perdita, successivamente all’accoglimento dell’istanza di agevolazione, dei requisiti.
• Caratteristiche del finanziamento
La concessione del contributo e’ condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento con le seguenti caratteristiche:
a) essere deliberato a copertura degli investimenti previsti dalla legge;
b) essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario;
c) avere durata massima di cinque anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione;
d) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in piu’ iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
e) essere erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento.
Il finanziamento può coprire fino al cento per cento degli investimenti.
Il finanziamento e’ concesso, entro il 31 dicembre 2016, dalla banca o dall’intermediario finanziario a valere sul plafond di Cassa Depositi e Prestiti
• Investimenti ammissibili
Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonche’ di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili,nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’art. 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive gia’ esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.
Gli investimenti ammissibili sono destinati, a:
a) creazione di una nuova unità produttiva;
b) ampliamento di una unità produttiva esistente;
c) diversificazione della produzione di uno stabilimento;
d) cambiamento fondamentale del processo di produzione
complessivo di una unità produttiva esistente;
e) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l’unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi. Per avvio dell’investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Gli investimenti devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento. A tale fine e’ presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione in leasing, la data di consegna del bene.
Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere capitalizzati e figurare nell’attivo dell’impresa per almeno tre anni.
Non sono ammessi i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonche’ i costi relativi al contratto di finanziamento. Non sono altresi’ ammissibili singoli beni di importo inferiore a cinquecento euro, al netto dell’IVA.
Nel caso di operazioni di leasing finanziario il costo ammesso e’ quello fatturato dal fornitore dei beni all’intermediario finanziario. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.
Nel settore dei trasporti le spese relative all’acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano attivita’ diverse da quelle del trasporto merci su strada e del trasporto aereo.
• Agevolazioni concedibili
L’agevolazione è concessa nella forma di un contributo pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento, della durata di cinque anni e d’importo equivalente al predetto finanziamento.
La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell’ottanta per cento dell’ammontare del finanziamento. Le richieste di garanzia del Fondo di garanzia relative ai predetti finanziamenti sono esaminate dal Comitato in via prioritaria.
• Modalita’ di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo
Ai fini della concessione del contributo, le imprese interessate, insieme alla richiesta di finanziamento, presentano alla banca/intermediario finanziario la domanda di accesso al contributo.
Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l’ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilita’ delle risorse erariali.
Laddove le risorse residue disponibili non consentano l’integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa e’ disposta in misura parziale.
La banca/intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, ha facolta’ di ridurne l’importo e/o rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall’impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria stessa. Eventuali risorse prenotate in eccedenza a valere sulla provvista e sui contributi rialimentano, rispettivamente, la dotazione del plafond.
• Concessione del contributo
Il Ministero, entro trenta giorni dalla ricezione dell’elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna banca/intermediario finanziario e della documentazione ad esso allegata, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonche’ degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria, e lo trasmette alla PMI e, a seconda dei casi, alla banca/intermediario.
Entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione da parte di CDP della provvista prenotata l’impresa stipula il contratto di finanziamento con la banca/intermediario, pena la decadenza dall’agevolazione.
Qualora il contratto di finanziamento non sia stato stipulato entro il termine ovvero sia stato stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato nella delibera la banca/intermediario finanziario e’ tenuto a darne comunicazione al Ministero entro il giorno 10 di ciascun mese.
La banca/intermediario e’ altresi’ tenuto a comunicare a CDP, su base mensile ed entro il termine stabilito con le convenzioni, gli importi aggregati relativi alla provvista erogata da CDP cui non abbia fatto seguito, parzialmente o totalmente, la stipula del contratto di finanziamento in favore delle PMI.
• Erogazione delle agevolazioni
L’erogazione del contributo avviene in quote annuali, secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione ed e’ subordinata:
a) al completamento dell’investimento nei termini, attestato dall’impresa al Ministero, entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell’investimento;
b) al regolare rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del piano di rimborso previsto dal finanziamento;
c) alla presentazione al Ministero della documentazione indicata nella circolare del Ministero.
Il Ministero sospende l’erogazione del contributo all’impresa qualora la banca/intermediario finanziario comunichi il mancato rispetto da parte dell’impresa delle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing, nelle more del perfezionamento del provvedimento di revoca.
Qualora l’investimento ammissibile effettivamente sostenuto risulti inferiore al finanziamento, il Ministero provvede a rideterminare, a conclusione dell’investimento, le agevolazioni calcolate all’atto della concessione del contributo.
Sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni l’impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, la dicitura «Spesa di euro realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69», pena l’invalidità della fattura e revoca della quota corrispondente di agevolazione.
L’impresa beneficiaria e’ tenuta a conservare ogni fattura, documento ed attestazione per dieci anni dalla data di concessione delle agevolazioni.
• Monitoraggio, controlli e ispezioni
In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.
• Revoche
Il contributo concesso e’ revocato in tutto o in parte nel caso in cui:
a) venga accertato che il soggetto beneficiario in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
b) venga accertata l’assenza, all’atto di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità;
c) i beni oggetto del finanziamento o del contratto di leasing siano alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di completamento dell’investimento;
d) venga accertata la non conformità degli investimenti realizzati a quanto previsto;
e) il soggetto beneficiario sia stato oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento dell’investimento;
f) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli;
g) emerga che il soggetto beneficiario abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime previste nei
regolamenti comunitari applicabili;
h) intervenga la risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento, tranne nel caso di rimborso anticipato o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato;
i) sussistano le ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Si rende noto, in conclusione, che è stata pubblicata sul sito web del Ministero, all’indirizzo www.mise.gov.it, la circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014, di cui successivamente forniremo notizie dettagliate, che contiene le istruzioni utili alla migliore attuazione degli interventi e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonche’ l’ulteriore documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del contributo.
A cura dell’Ufficio Credito Confesercenti Nazionale